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Statuto del gruppo volabass

sede e ragione sociale

 

Art. 1

Ai sensi degli art. 60ss codice civile svizzero, è costituita con sede a Capriasca un’Associazione denominata “Gruppo Volabass” (qui di seguito denominata Gruppo).

 

scopo (Art. 60 cpv 1 CC e 91 ORC)

 

Art. 2

Essa persegue lo scopo di mantenere viva la tradizione carnevalesca ticinese tramite le sfilate con carri allegorici e di utilizzare gli eventuali utili per il consolidamento delle sue strutture e per il promuovimento di attività culturali e benefiche di ogni genere.

Il Gruppo non persegue scopi lucrativi.

 

rappresentanza

 

Art. 3

Il Gruppo è vincolato di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del Coordinatore, del Cassiere e di uno deimembri del Comitato.

 

AMMISSIONE E RESPONSABILITÀ DEI SOCI

 

Art. 4

Le richieste di ammissione vanno inoltrate al Comitato. Sono ammesse quali soci persone fisiche e giuridiche accettate a maggioranza dall'Assemblea generale. All'interno del gruppo sono sempre bene accette persone motivate a collaborare per la buona riuscita delle attività.

 

Art. 5

Il gruppo è composto da soci attivi, sostenitori entrambi soggetti alla tassa sociale:

 

a) Socio attivo: È socio attivo colui che svolge qualsiasi attività nel gruppo. Ha diritto di voto assembleare, se la nomina dopo proposta del Comitato è ratificata dall’Assemblea generale.

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b) Socio sostenitore: È socio sostenitore qualsiasi persona fisica o giuridica che desidera appoggiare il Gruppo con il versamento di un contributo. Ha diritto di voto assembleare, se la nomina, dopo proposta del Comitato è rettificata dall’Assemblea Generale.

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Art. 5.1 Tassa sociale

Il Gruppo è composto da membri minorenni e maggiorenni. Dall’anno di compimento della maggior età i membri del Gruppo diventano soggetti alla tassa sociale, e hanno la facoltà di decidere se diventare Socio attivo o Socio sostenitore.

 

L’importo delle tasse sociali verrà stabilito annualmente dal Comitato che lo propone all’assemblea. Se quest’ultima rifiuta la proposta del Comitato, farà stato l’importo delle tasse dell’anno precedente.

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CESSAZIONE DI APPARTENENZA

 

Art. 6

L'appartenenza cessa:

  • nel caso di persone fisiche in caso di mancato pagamento della tassa sociale;

  • nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

 

Art. 7

Le dimissioni di un socio attivo o sostenitore possono avvenire in qualsiasi momento. Esse verranno comunicate per iscritto al Comitato e annunciate verbalmente all’Assemblea generale ed avranno effetto immediato.


Un socio può essere escluso dal Gruppo in qualsiasi momento dall'Assemblea generale.

 

organi (Art. 64 CC)

 

Art. 8

Gli organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea generale (Art. 63 CC)
- il Comitato (Art. 69 CC)
- i Revisori (Art. 69 cpv b CC)

 

assemblea GENERALE


Art. 9

L’Assemblea generale è l’organo superiore del Gruppo. Essa è convocata dal Comitato, ogni qualvolta si rende necessario e qualora venga richiesto da un numero pari a 1/5 dei soci.

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La convocazione deve pervenire a ciascun socio, almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza; dovrà essere indicato l’ordine del giorno.

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L’Assemblea generale si tiene una volta all’anno, entro la fine di agosto.

 

Art. 10

L’Assemblea generale ha i seguenti compiti inalienabili:

- l’ammissione o l’esclusione di soci; (Art. 65 cpv 1 CC)

- l’elezione o la revoca del Comitato; (Art.69 CC)

- la nomina o la revoca dei Revisori; (Art. 69b CC)

- l'approvazione e la modifica dello Statuto; (Art. 60 cpv 2 CC)

- l’approvazione dei conti presentati dal Cassiere, dando scarico al Comitato; (Art. 69a CC)

- l’approvazione delle attività del Comitato;

 

Essa è diretta da un Presidente del giorno, designato dall’Assemblea generale stessa

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RISOLUZIONE SOCIALE (Art. 66-68 CC)

 

Art. 11

L’Assemblea generale decide alla maggioranza dei voti dei soci presenti e può decidere solo se 1/10 dei soci è presente. In caso di mancato raggiungimento del quorum, si procederà a una nuova convocazione 15 min dopo, ritenuto che la seconda assemblea deciderà alla maggioranza dei presenti.

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Ogni socio (persona fisica o giuridica) ha diritto ad un voto. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza o per delega.

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Non possono essere prese decisioni su oggetti non contemplati all’ordine del giorno. Qualora un socio desiderasse che una sua trattanda fosse inserita all’ordine del giorno, dovrà comunicarlo al Comitato 10 giorni prima della riunione dell’Assemblea.

 

comitato

 

Art.12

Il Comitato è l’organo esecutivo del Gruppo e si compone da 5 a 9 membri. Esso elegge al suo interno un Coordinatore, un Cassiere ed un Segretario. I membri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato ha il dovere di curare gli interessi del Gruppo ed in particolare:

- promuovere e gestire le attività sociali;

- redigere il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale del Gruppo una volta

all’anno (Cassiere), al fine di sottoporlo all’Assemblea generale in occasione della seduta annuale;

I membri di Comitato che non dovessero adempiere ai propri compiti potranno essere esclusi da quest’ultimo dagli altri membri.

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Le decisioni del Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri e sono valide se sono presenti, la metà più uno dei membri. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

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Il Coordinatore o il Segretario possono chiedere al Comitato di riunirsi quando lo ritengono necessario. Lo stesso può essere tuttavia convocato su richiesta della maggioranza dei suoi membri. I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso per il loro operato.

 

Art. 13

I conti del Gruppo sono gestiti dal Cassiere.

 

Art. 14

Le dimissioni di un membro del Comitato possono avvenire in qualsiasi momento, ma la sua dimissione avrà effetto alla chiusura della stagione carnascialesca. A Comitato ancora completo, si prenderà atto della dimissione.

 

revisori dei conti

 

Art. 15

I Revisori controllano la contabilità del Gruppo e sono eletti dall'Assemblea generale.

I Revisori restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

 

responsabilitÀ

 

Art. 16

Gli impegni del Gruppo sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.

 

scioglimento del gruppo

 

Art. 17

Il Gruppo può essere sciolto per deliberazione assembleare, con una maggioranza di 2/3 dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio del Gruppo deve essere devoluto ad una istituzione preferibilmente locale che persegue la stessa o una simile finalità.

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L’Assemblea generale che dovrà deliberare sullo scioglimento del Gruppo sarà convocata con un preavviso di 30 giorni.

 

rinvio generale

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento agli art. 52ss CCS.

 

Statuti approvati in occasione della seduta annuale dell'Assemblea generale, tenutasi in data 12 settembre 2024 presso l'Oratorio Santo Stefano di Tesserete a Tesserete.

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